FORUM NAZIONALE
   
 FORUM REGIONALE ERM
   
  Comunicato
  Programma
  Informazioni
   
  Atti del Forum
  Commenti
  Documenti
  Foto
   
  Newsletter
  Mailinglist
  Links
   
  Download
   
  Buddhismo & Sobrietà
   
  Scrivici
   
  I coordinatori
   

ATTI DEL FORUM MEMBRI IBISG - EMILIA ROMAGNA MARCHE
Bologna, domenica 22 giugno 2003, Circolo Benassi

PROFUMO DI INTESA

Intervento di Silvia Baldussi

 

Sarò breve …. Frase storica di tutti i più logorroici relatori …
Scherzo, il tempo è poco e desidero accompagnarvi nella selva nella quale mi sono inoltrata per capire qualcosa a riguardo di questa famosa intesa tra la nostra associazione e lo stato italiano.

Procedura per la stipula di un'intesa con lo Stato italiano (1)

"L'articolo 8 della Costituzione, dopo aver affermato che tutte le Confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge e che hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, stabilisce che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Le richieste di intesa vengono preventivamente sottoposte al parere del Ministero dell'Interno, Direzione Generale Affari dei Culti.
La competenza ad avviare le trattative, in vista della stipula di una intesa, spetta al Governo.
Le Confessioni interessate si devono rivolgere quindi, tramite istanza, al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale affida l'incarico di condurre le trattative con le rappresentanze delle Confessioni religiose al Sottosegretario-Segretario del Consiglio dei Ministri.
Le trattative vengono avviate solo con le Confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della legge n. 1159 del 24 giugno 1929, su parere favorevole del Consiglio di Stato.
Il Sottosegretario si avvale della Commissione interministeriale per le intese con le Confessioni religiose affinché essa predisponga la bozza di intesa unitamente alle delegazioni delle Confessioni religiose richiedenti.
Su tale bozza di intesa esprime il proprio preliminare parere la Commissione consultiva per la libertà religiosa.
Dopo la conclusione delle trattative, le intese sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla firma da parte del Presidente del Consiglio.
Dopo la firma del Presidente del Consiglio e del Presidente della Confessione religiosa le intese sono trasmesse al Parlamento per la loro approvazione con legge".

Poi, nello sfogliare pagine e pagine di discussioni su intese, quelle più gettonate e discusse pubblicamente sono quelle con l'UBI ed i Testimoni di Geova, (2) mentre non si trova traccia o discussione della proposta d'intesa presentata dall'IBISG allo stato italiano, ho trovato anche la proposta di legge 2531 in via di discussione che ribadisce i punti salienti per l'ottenimento dell'intesa con lo stato italiano, tale proposta è una revisione della vecchia legge del 1929 dalla quale ho stralciato alcuni punti che mi parevano interessanti, il testo completo della legge si può trovare sul sito del Governo Italiano.

· Art.4 - Figli minori: dal quattordicesimo anno di età i minori possono compiere autonomamente le proprie scelte

· Art.6 - Partecipazione a confessioni o associazioni religiose:
La libertà religiosa riconosciuta a tutti comprende il diritto di aderire liberamente ad una confessione o associazione religiosa e di recedere da essa, come anche il diritto di partecipare, senza ingerenza da parte dello Stato, alla vita ed all'organizzazione della confessione religiosa di appartenenza in conformità alle sue regole.
Non possono essere posti in essere atti aventi lo scopo di discriminare, nuocere o recare molestia a coloro che esercitino i diritti di cui al comma 1.

· Art. 8 - esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni:
L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in strutture sanitarie, socio-sanitarie ed assistenziali, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non impediscono l'esercizio della libertà religiosa e l'adempimento delle pratiche di culto, l'adempimento delle prescrizioni religiose in materia alimentare e di quelle relative all'astensione dalle attività in determinati giorni o periodi previsti come festività dalle leggi di approvazione delle intese di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, purché non derivino nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni interessate.

· Art. 10 - ministri di culto:
I ministri di culto di una confessione religiosa sono liberi di svolgere il loro ministero spirituale.
I ministri di culto di una confessione religiosa avente personalità giuridica, in possesso della cittadinanza italiana, che compiono atti rilevanti per l'ordinamento giuridico italiano, dimostrano la propria qualifica depositando presso l'ufficio competente per l'atto apposita certificazione rilasciata dalla confessione di appartenenza.

· Art. 14. - Tutela degli edifici di culto:
Gli edifici aperti al culto pubblico delle confessioni religiose aventi personalità giuridica non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, sentite le confessioni stesse o i loro enti esponenziali.

· Art. 15. - Libertà delle confessioni religiose:
La libertà delle confessioni religiose garantita dalle norme costituzionali comprende, tra l'altro, il diritto di celebrare i propri riti, purché non siano contrari al buon costume; di aprire edifici destinati all'esercizio del culto; di diffondere e fare propaganda della propria fede religiosa e delle proprie credenze; di formare e nominare liberamente i ministri di culto; di emanare liberamente atti in materia spirituale; di fornire assistenza spirituale ai propri appartenenti; di comunicare e corrispondere liberamente con le proprie organizzazioni o con altre confessioni religiose; di promuovere la valorizzazione delle proprie espressioni culturali.

· Art. 22. - Edilizia di culto:
Le disposizioni in tema di concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato e degli enti locali in favore di enti ecclesiastici, nonché in tema di disciplina urbanistica dei servizi religiosi, di utilizzo dei fondi per le opere di urbanizzazione secondaria o comunque di interventi per la costruzione, il ripristino, il restauro e la conservazione di edifici aperti all'esercizio pubblico del culto, sono applicate alle confessioni religiose aventi personalità giuridica che abbiano una presenza organizzata nell'ambito del relativo comune. L'applicazione delle predette disposizioni ha luogo, tenuto conto delle esigenze religiose della popolazione, sulla base di intese tra le confessioni interessate e le autorità competenti.
Gli edifici di culto costruiti con contributi regionali o comunali non possono essere sottratti alla loro destinazione se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo. L'atto da cui trae origine il vincolo, redatto nelle forme prescritte, è trascritto nei registri immobiliari. Gli atti e i negozi che comportano violazione del vincolo sono nulli.

· Art. 25. - Regime tributario delle confessioni religiose:
La legge dispone i casi nei quali agli effetti tributari le confessioni religiose aventi personalità giuridica o i loro enti esponenziali aventi fine di religione o di culto, come anche le attività dirette a tali scopi, sono equiparati agli enti ed alle attività aventi finalità di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto da essi svolte restano soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per le medesime.

· Art. 27. - Iscrizione al Fondo di previdenza del clero dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica:
I ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica possono iscriversi al Fondo di previdenza istituito con legge 22 dicembre 1973, n. 903, sulla base delle procedure e con le modalità previste dalla legge stessa, come modificata dall'articolo 42, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

-----------------------
Intervento dal pubblico:
Le riviste stampate dalle confessioni religiose, se sono riservate ai fedeli, non sono soggette al normale regime tributario (non pagano le normali tasse).
-----------------------

· Art. 39. - Nomina di ministri di culto approvata ai sensi della legge n. 1159 del 1929:
1. I ministri di culto, la cui nomina sia stata approvata ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sino a quando mantengono la qualifica loro riconosciuta conservano il regime giuridico e previdenziale loro riservato dalla predetta legge, dal regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, e da ogni altra disposizione che li riguardi.

-----------------------
Intervento dal pubblico:
Attualmente noi siamo regolati dalla Legge 1153 del 1929: dobbiamo perciò rispettare la Legge sulla privacy, del '96, cioè bisogna chiedere ai membri il consenso a trattare i loro dati personali. Una volta regolati dalla nuova Legge, questa norma viene a cadere (è un parere del Garante della Privacy): questo significa che una volta passata l'intesa, l'istituto religioso non è più tenuto a chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali dei membri.
-----------------------

Con il presente disegno di legge ci si propone di attuare i principi costituzionali in materia di libertà di coscienza, di religione o di credenza e, parallelamente, abrogare la normativa degli anni 1929-1939.

Quello che si è sviluppato dal dopoguerra ad oggi, con un impetuoso sviluppo economico e sociale, che ha reso il nostro Paese un Paese prospero e libero e quello rappresentato dalla presenza sul nostro territorio nazionale di etnie, culture, riti diversi. Una pluralità di comunità che rivendicano il proprio diritto. E lo fanno proprio in nome di quell'idea di uomo comune a laici e cattolici, ad atei e credenti che costituisce la base della civiltà occidentale.

Chi in questi anni ha interpretato nel modo più alto la sfida del dialogo è stato il Santo Padre Giovanni Paolo II, nell'ambito di un coraggioso ripensamento della storia stessa della Chiesa Cattolica.

Nel Decalogo di Assisi per la Pace si ritrova l'impegno a educare le persone al rispetto e alla stima reciproci, affinché si possa giungere a una coesistenza pacifica e solidale fra i membri di etnie, di culture e di religioni diverse, e inoltre a promuovere la cultura del dialogo, affinché si sviluppino la comprensione e la fiducia reciproche fra gli individui e fra i popoli, poiché tali sono le condizioni di una pace autentica.

Per quanto riguarda la libertà religiosa, il Concilio ha indicato come la profonda convinzione e l'aperta testimonianza della verità e del valore salvifico della propria religione possano limpidamente armonizzarsi con un atteggiamento di sincero rispetto, dialogo e collaborazione con i seguaci di altre religioni.

Anche per quanto riguarda il rapporto con le religioni non cristiane il documento conciliare Nostra Aetate afferma che "La Chiesa cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste religioni. Essa considera con sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine che, quantunque in molti punti differiscano da quanto essa stessa crede e propone, tuttavia non raramente riflettono un raggio di quella Verità che illumina tutti gli uomini".

Le finalità del disegno di legge.

Il disegno di legge all'esame dell'Assemblea- già presentato alle Camere durante la XIII legislatura ed ora riveduto in base agli indirizzi allora emersi nel corso dell'esame in sede referente grazie soprattutto all'intelligente ed appassionato impegno dell'onorevole professore Maselli - intende attuare compiutamente i principi costituzionali in materia di libertà religiosa e, parallelamente, abrogare la legge n. 1153 del 1929 sull'esercizio dei culti diversi dal cattolico, che, con riferimento al concetto di religione dello Stato contenuto nei Patti Lateranensi, venivano allora definiti "ammessi".

Il disegno di legge ha infine lo scopo di dare formale attuazione all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, relativo alla stipulazione delle intese con le confessioni religiose, definendo e regolando più rigorosamente le procedure da seguire in vista della conclusione delle intese. In particolare detta disposizione costituzionale prevede che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, a meno che non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Il Capo III del disegno di legge prevede una disciplina del procedimento per la stipulazione delle intese tra lo Stato e le confessioni diverse dalla cattolica.

Il procedimento proposto per la stipulazione delle intese ricalca sostanzialmente quello che si è andato affermando nella prassi e si può suddividere in tre fasi: la fase preliminare, relativa alle modalità di presentazione della istanza da parte della confessione religiosa; la seconda è la fase di formazione dell'intesa, fino alla firma della stessa; la terza ed ultima fase è quella del perfezionamento dell'intesa con la ratifica parlamentare

Conclusioni.

Per concludere si ricorda ciò che ha dichiarato il Ministro per i rapporti con il Parlamento, l'onorevole Carlo Giovanardi, rispondendo alla Camera ad una interrogazione dell'onorevole Valdo Spini in merito alle intese con le confessioni religiose in base all'articolo 8 della Costituzione. Il Ministro Giovanardi ha citato il presente disegno di legge come una premessa, anche procedurale, ad ogni successivo intervento in materia di politica religiosa.

E' bene infatti ancora una volta sottolineare che la libertà di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o collettiva - così come previsto dall'articolo 19 della Costituzione - riguarda la sfera più intima della coscienza individuale. Per tale motivo il disegno di legge si propone di garantire a tutte le confessioni religiose parità di trattamento realizzando pienamente l'articolo 8 della Costituzione.

Ciò comporta la necessità di superare la legislazione sui culti ammessi che, per quanto emendata negli aspetti più negativi a seguito degli interventi della Corte costituzionale, esprime una impostazione ispirata più a una concessione sospettosa e avara che al pieno riconoscimento dei diritti originari delle persone e delle comunità religiose.

La stessa nozione di "culto ammesso", come ha sostenuto Mons. Betori, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, durante l'audizione svolta dinanzi alla Commissione il 22 novembre 2002, risulta stridente sia con i principi costituzionali, sia con i limpidi indirizzi della dichiarazione conciliare Dignitatis humanae e del successivo magistero della Chiesa cattolica dai quali emerge nettamente l'esigenza di non limitarsi alla dimensione della mera tolleranza e di procedere a un pieno riconoscimento della libertà religiosa in tutte le sue dimensioni.

La Chiesa ha manifestato l'esigenza di non limitarsi alla mera tolleranza e di procedere al pieno riconoscimento della libertà religiosa. Lo stesso Pontefice ha ritenuto di esprimere un punto di vista più laico di diverse forze politiche quando, nel corso del suo discorso alle Camere riunite, ha ribadito che il terrorismo internazionale chiama in causa le grandi religioni le quali sono chiamate a far emergere il loro potenziale di pace; in altra circostanza, ha ricordato che il dialogo ecumenico tra i cristiani e con le altre religioni costituisce il migliore antidoto alle derive del fanatismo e del terrorismo religioso.

Tali interventi aiutano a comprendere il contesto in cui si pone la disciplina in esame e le finalità del disegno di legge. Appare importante ricordare a tal proposito come anche il ministro dell'interno, in un suo recente intervento, dopo un doveroso riferimento alla sicurezza del paese e alla lotta contro il terrorismo, ha indicato la necessità di trovare all'interno della comunità islamica italiana interlocutori rappresentativi con l'obiettivo di arrivare ad un Islam italiano compatibile con le leggi e i valori del nostro paese.

Il fatto che tutte le confessioni religiose siano considerate libere davanti alla legge non comporta tuttavia uguaglianza nel trattamento e diritto automatico al riconoscimento di una intesa. Infatti, in primo luogo rimangono fermi il regime concordatario che conferisce un rapporto singolare alla Chiesa cattolica e diverse garanzie per le confessioni religiose diverse da quella cattolica, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della Costituzione; in secondo luogo, il disegno di legge in esame non prevede alcun diritto automatico all'intesa.

Quest'ultima è infatti frutto di una valutazione discrezionale dello Stato, il quale decide sulla base di alcuni parametri oggettivi chiaramente indicati nel disegno di legge. Si ricorda infatti che occorre in particolare che lo statuto della confessione religiosa che chiede l'intesa non sia in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano, che rispetti i diritti fondamentali della persona garantiti dalla nostra Costituzione, che non vengano offesi i valori considerati parte integrante dell'identità nazionale, della tradizione storica, culturale e religiosa del nostro paese".

Alcuni dei benefit per chi raggiunge l'intesa con lo stato italiano sono:
1. Iva ridotta su costruzione/restauro di immobili destinati alla propagazione del culto
2. Iva ridotta sulla carta utilizzata per le pubblicazioni (giornali)
3. Sepoltura dei defunti (compatibilmente con le norme di polizia mortuaria)
4. Apertura di scuole
5. Ufficiazione di matrimoni
6. 8 x mille che offre comunque 2 possibilità : la prima di inserirsi nella lista a cui i fedeli possono versare il loro contributo al momento della dichiarazione dei redditi (opzione scelta per esempio dai Testimoni di Geova) la seconda (che comprende comunque la prima) di accedere al fondo non destinato dai contribuenti ad una associazione in particolare e divisa tra gli aventi diritto in quanto ottenuta l'intesa con lo stato e con richiesta specifica nella stipula della propria richiesta di intesa.La ripartizione viene data al presidente ed al direttore che, come da statuto, dovrebbero investirli finalizzandoli ad opere in linea con lo spirito della fede e delle intenzioni umanitarie. Soprattutto queste entrate dovrebbero essere pubbliche ed investite con ampia decisione … e questa è la torta più grossa.

Dopo questo excursus in tema di leggi (avrei voluto citare altri benefit a cui si può accedere tramite l'ottenimento dell'intesa con lo Stato ma, alla data odierna non ho ancora ricevuto risposta ad una mia mail a palazzo Chigi nella quale esponevo tale richiesta. Devo peraltro aggiungere che mi hanno risposto in maniera esauriente ed estremamente cortese alla mia prima richiesta di notizie) farei una breve cronistoria di quanto sappiamo riguardo alla richiesta di intesa tra l'IBISG e lo stato italiano.

Preciserei che il 25/05/2002 ad una riunione al Kaikan di Firenze con il C.N. (mancavano solo l'allora presidente ed il direttore finanziario dell'istituto) ad una precisa richiesta di quanto e' costata all'IBISG la procedura per l'ottenimento dell'intesa con un professionista ci e' stato risposto che il costo si aggirava sui 600 milioni di lire che però tutte le "pezze d'appoggio" erano in mano del direttore finanziario quindi la risposta poteva non essere precisa.

Per quanto possa sembrare sconvolgente una cifra simile, in realtà il costo dei professionisti per portare un'azienda ad un marchio (tipo ISO9000 ) o all'intesa viene solitamente pattuito parte sul lavoro preliminare di adeguamento a quanto si vorrò ottenere e parte a riconoscimento raggiunto. Da allora sono partite tutta una serie di "indicazioni" affinché l'IBISG potesse essere in linea per l'ottenimento dell'intesa.

CRONISTORIA:

· 19 luglio 2002 (venerdì - mattino) -
Vengono convocati a Palazzo Chigi i rappresentanti delle organizzazioni religiose che hanno in corso l'iter per l'intesa; per conto dell'IBISG partecipano il presidente ed il direttore, legali rappresentanti, senza informare nessun altro membro del Consiglio Nazionale o Ministro di Culto. In quella sede viene comunicato che le intese in corso hanno ricevuto il Nulla Osta da parte del Ministero e verranno quindi inserite nell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri verso metà settembre.

· 22 luglio 2002 (lunedì - notte) -
Viene bloccata la pubblicazione dell'articolo relativo alla risoluzione di Tokyo sul nuovo rinascimento che va in stampa il giorno dopo. Coerentemente lo stesso scompare anche dal sito web.

· 30 luglio 2002 (martedì - mattino) -
Arriva in redazione l'anteprima dell'articolo della Prof. Macioti, prima che esca in libreria.

· 30 luglio 2002 (martedì - sera, ore 20:20) -
Arriva in tutti i centri dell'IBISG la prima nota informativa che fa riferimento a possibili contromisure da adottare nei confronti della Prof. Macioti. Nessuno dei Ministri di Culto viene consultato preventivamente e neppure informato, né dell'intenzione di mandare una nota informativa né, tanto meno, del suo contenuto.

· 1 agosto 2002 (giovedì - ore 13:30) -
Arriva in tutti i centri dell'IBISG la seconda nota informativa che dice testualmente: "A seguito dell'articolo a firma di Maria Immacolata Macioti lesivo dell'Immagine dell'Istituto é stato sospeso l'iter dell'intesa con lo Stato Italiano".

Notate l'utilizzo della forma impersonale del verbo sospendere. Si dice "é stato sospeso" senza specificare il soggetto. Chi ha sospeso: l'Istituto, lo Stato? La maggioranza dei membri pensa (causa - effetto pilotata dalla sequenza dei comunicati) che il soggetto sia lo Stato, il quale turbato dalle analisi maciotiane abbia deciso di indagare sui di noi e in forma cautelativa abbia sospeso l'iter.

Qualcuno, più scafato, sente puzza di bruciato, non crede a questa versione e in virtù di verifiche fatte tra fine Luglio e i primi di Agosto ha le prove che l'Intesa sta andando avanti a gonfie vele. Per questo alcuni di noi hanno creduto che i comunicati fossero puro terrorismo psicologico. Il tutto è firmato per l'Ufficio Stampa Italia da Ambra Nepi.

Poiché la rivista non era stata ancora distribuita nelle librerie, una decisione come minimo molto tempestiva. Nella stessa data un membro dell'IBISG che lavora al ministero per le intese scriveva al Presidente e al Vice Direttore Generale in merito all'Intesa: rallegrandosi per il buon andamento dell'iter e dell'atteggiamento favorevole rilevato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed esprimendo tutte le sue felicitazioni per l'esito positivo dell'istruttoria relativa all'intesa tra lo Stato Italiano e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, che dovrebbe essere messo all'ordine del giorno in Consiglio dei Ministri per l'approvazione di rito tra la prima e la seconda settimana di settembre.

Si tratta della stessa persona che un mese più tardi si alzerà a contraddire il presidente che al corso estivo dichiara di aver dovuto sospendere l'iter dell'Intesa a causa del pezzo della Macioti e di molteplici interventi contrari.

· "Corso Estivo, Montecatini sabato 31 Agosto 2002"
Dal report su "Domande e Risposte" col Sig. Kaneda:

Kaneda ha detto che, se vogliamo, l'IBISG può ritirare la richiesta di sospensione dell'Intesa e procedere. Ma l'Itai Doshin fra i membri è più importante dell'intesa. Possiamo aspettare anche altri 5 anni. Questa è la guida fornita dalla SGI. Non ha senso andare avanti con l'Intesa se ciò spacca l'organizzazione.

· 11 Settembre 2002, Dalla bacheca del Kaikan di Livorno

COMUNICATO PER TUTTI I FEDELI

Noi, direttori dell'Istituto, informiamo tutti i fedeli che è stato riavviato l'iter per l'intesa con lo Stato Italiano. La decisione si è resa necessaria vista la particolare situazione attuale in cui altre confessioni contemporaneamente stanno portando avanti lo stesso processo. Per quanto esistano alcune forze politiche contrarie alle intese ne esistano altre favorevoli che si impegnano per il riconoscimento del pluralismo religioso. Non procedere adesso per noi potrebbe significare rimanerne esclusi per diversi anni a venire. Ci assumiamo la responsabilità di portare avanti la richiesta di intesa nei confronti di tutti i fedeli di oggi e delle prossime generazioni che ne potranno godere i benefici. La realizzazione dell'intesa richiederà ancora molto tempo. Siamo fiduciosi che il clima collaborativi emerso durante il corso estivo per responsabili di Montecatini possa portare, entro quella data, alla costruzione di una forte unità che, riconfermiamo, è la condizione fondamentale e necessaria di qualsiasi impresa inclusa l'Intesa…

Sabato, 7 Settembre 2002
Mitsuhiro Kaneda
Tamotsu Nakajima
Todayasu Kanzaki
Giovanni Littera

Come tutte le cose l'intesa non è di per sé né negativa né positiva, dipende dallo spirito che la anima e mi verrebbe da chiedermi come mai uno dei cardini del nostro buddismo, lo spirito dell'offerta, è così poco affrontato in un periodo come questo nel quale , proprio grazie alla mancanza di trasparenza e chiarezza e condivisione lo zaimu è calato in maniera vertiginosa. (più di un miliardo di vecchie lire dal report di giugno 2002 del CN che avrebbe dovuto essere il primo di una lunga serie ed e' rimasto invece l'unico).

Sappiamo che uno dei nostri ministri di culto sta curando personalmente una pubblicazione informativa (praticamente già pronta) rivolta a tutti i membri con storia, contenuti della nostra intesa, otto per mille, posizione delle altre confessioni,risposta alle domande ricorrenti. (questo alla data del 26/03/2003) e ne aspettiamo la pubblicazione con desiderio pari o superiore a quello di veder pubblicata la famosa risoluzione di Tokyo!

Silvia Baldussi

Note:
1. www.palazzochigi.it/Presidenza/confessioni/intese_avviate.html
2. rai-radio uno. l'attualità in diretta trasmissione del 17/01/01 a cura di Andrea Vianello con onorevoli di opposti schieramenti ed i responsabili dell'UBI e dei testimoni di Geova - Articolo del Prof. Pizzetti, presidente della commissione interministeriale per le intese
3. sito del governo italiano D.D.L.

 

   
clicca per scaricare il file in formato PDF Scarica il file PDF
   
 Interventi Prenotati:
  Marco Alberani
  Silvia Baldussi
  Fulvio Ciucci
  Antonio Serra
  Valeria Manzoni
  Messana-Tagliaferri
  Annalisa Amadori
  Franco Grande
  Giuseppe Serrani
  Roberto Grandi
  Valdo Immovilli
   
 Interventi Liberi:
  Elisabetta Veronesi
  Piera Pedezzi
  Vanni Maltoni
  Claudia Pellini
  Miguel Malafronte
  Antonella Federici
  Kayo Ebisu
  Ivana Prete
  Nico Maccentelli
  Giancarlo Baroni
  Franco Montani
  Wanda Vaiarelli
  Flora D'Angelillo
  Grazia Boccafogli
  Giorgio Cerasani