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ATTI DEL FORUM MEMBRI IBISG - EMILIA ROMAGNA MARCHE
Bologna, domenica 22 giugno 2003, Circolo Benassi
PROFUMO DI INTESA
Intervento di Silvia Baldussi
Sarò breve
. Frase storica di tutti i più logorroici
relatori
Scherzo, il tempo è poco e desidero accompagnarvi nella selva
nella quale mi sono inoltrata per capire qualcosa a riguardo di
questa famosa intesa tra la nostra associazione e lo stato italiano.
Procedura per la stipula di un'intesa con lo Stato italiano
(1)
"L'articolo 8 della Costituzione, dopo aver affermato che
tutte le Confessioni religiose sono ugualmente libere davanti
alla legge e che hanno diritto di organizzarsi secondo i propri
statuti, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico
italiano, stabilisce che i loro rapporti con lo Stato sono regolati
per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Le richieste di intesa vengono preventivamente sottoposte al parere
del Ministero dell'Interno, Direzione Generale Affari dei Culti.
La competenza ad avviare le trattative, in vista della stipula
di una intesa, spetta al Governo.
Le Confessioni interessate si devono rivolgere quindi, tramite
istanza, al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale affida
l'incarico di condurre le trattative con le rappresentanze delle
Confessioni religiose al Sottosegretario-Segretario del Consiglio
dei Ministri.
Le trattative vengono avviate solo con le Confessioni che abbiano
ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica
ai sensi della legge n. 1159 del 24 giugno 1929, su parere favorevole
del Consiglio di Stato.
Il Sottosegretario si avvale della Commissione interministeriale
per le intese con le Confessioni religiose affinché essa
predisponga la bozza di intesa unitamente alle delegazioni delle
Confessioni religiose richiedenti.
Su tale bozza di intesa esprime il proprio preliminare parere
la Commissione consultiva per la libertà religiosa.
Dopo la conclusione delle trattative, le intese sono sottoposte
all'esame del Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione
alla firma da parte del Presidente del Consiglio.
Dopo la firma del Presidente del Consiglio e del Presidente della
Confessione religiosa le intese sono trasmesse al Parlamento per
la loro approvazione con legge".
Poi, nello sfogliare pagine e pagine di discussioni su intese,
quelle più gettonate e discusse pubblicamente sono quelle
con l'UBI ed i Testimoni di Geova, (2) mentre non si trova traccia
o discussione della proposta d'intesa presentata dall'IBISG allo
stato italiano, ho trovato anche la proposta di legge 2531 in via
di discussione che ribadisce i punti salienti per l'ottenimento
dell'intesa con lo stato italiano, tale proposta è una revisione
della vecchia legge del 1929 dalla quale ho stralciato alcuni punti
che mi parevano interessanti, il testo completo della legge si può
trovare sul sito del Governo Italiano.
· Art.4 - Figli minori: dal quattordicesimo anno
di età i minori possono compiere autonomamente le proprie
scelte
· Art.6 - Partecipazione a confessioni o associazioni
religiose:
La libertà religiosa riconosciuta a tutti comprende il diritto
di aderire liberamente ad una confessione o associazione religiosa
e di recedere da essa, come anche il diritto di partecipare, senza
ingerenza da parte dello Stato, alla vita ed all'organizzazione
della confessione religiosa di appartenenza in conformità
alle sue regole.
Non possono essere posti in essere atti aventi lo scopo di discriminare,
nuocere o recare molestia a coloro che esercitino i diritti di cui
al comma 1.
· Art. 8 - esercizio della libertà religiosa in
particolari condizioni:
L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri
servizi assimilati, la degenza in strutture sanitarie, socio-sanitarie
ed assistenziali, la permanenza negli istituti di prevenzione e
pena non impediscono l'esercizio della libertà religiosa
e l'adempimento delle pratiche di culto, l'adempimento delle prescrizioni
religiose in materia alimentare e di quelle relative all'astensione
dalle attività in determinati giorni o periodi previsti come
festività dalle leggi di approvazione delle intese di cui
all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, purché non
derivino nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni interessate.
· Art. 10 - ministri di culto:
I ministri di culto di una confessione religiosa sono liberi di
svolgere il loro ministero spirituale.
I ministri di culto di una confessione religiosa avente personalità
giuridica, in possesso della cittadinanza italiana, che compiono
atti rilevanti per l'ordinamento giuridico italiano, dimostrano
la propria qualifica depositando presso l'ufficio competente per
l'atto apposita certificazione rilasciata dalla confessione di appartenenza.
· Art. 14. - Tutela degli edifici di culto:
Gli edifici aperti al culto pubblico delle confessioni religiose
aventi personalità giuridica non possono essere occupati,
requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni, sentite
le confessioni stesse o i loro enti esponenziali.
· Art. 15. - Libertà delle confessioni religiose:
La libertà delle confessioni religiose garantita dalle norme
costituzionali comprende, tra l'altro, il diritto di celebrare i
propri riti, purché non siano contrari al buon costume; di
aprire edifici destinati all'esercizio del culto; di diffondere
e fare propaganda della propria fede religiosa e delle proprie credenze;
di formare e nominare liberamente i ministri di culto; di emanare
liberamente atti in materia spirituale; di fornire assistenza spirituale
ai propri appartenenti; di comunicare e corrispondere liberamente
con le proprie organizzazioni o con altre confessioni religiose;
di promuovere la valorizzazione delle proprie espressioni culturali.
· Art. 22. - Edilizia di culto:
Le disposizioni in tema di concessioni e locazioni di beni immobili
demaniali e patrimoniali dello Stato e degli enti locali in favore
di enti ecclesiastici, nonché in tema di disciplina urbanistica
dei servizi religiosi, di utilizzo dei fondi per le opere di urbanizzazione
secondaria o comunque di interventi per la costruzione, il ripristino,
il restauro e la conservazione di edifici aperti all'esercizio pubblico
del culto, sono applicate alle confessioni religiose aventi personalità
giuridica che abbiano una presenza organizzata nell'ambito del relativo
comune. L'applicazione delle predette disposizioni ha luogo, tenuto
conto delle esigenze religiose della popolazione, sulla base di
intese tra le confessioni interessate e le autorità competenti.
Gli edifici di culto costruiti con contributi regionali o comunali
non possono essere sottratti alla loro destinazione se non sono
decorsi venti anni dalla erogazione del contributo. L'atto da cui
trae origine il vincolo, redatto nelle forme prescritte, è
trascritto nei registri immobiliari. Gli atti e i negozi che comportano
violazione del vincolo sono nulli.
· Art. 25. - Regime tributario delle confessioni religiose:
La legge dispone i casi nei quali agli effetti tributari le confessioni
religiose aventi personalità giuridica o i loro enti esponenziali
aventi fine di religione o di culto, come anche le attività
dirette a tali scopi, sono equiparati agli enti ed alle attività
aventi finalità di beneficenza o di istruzione. Le attività
diverse da quelle di religione o di culto da essi svolte restano
soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività
ed al regime tributario previsto per le medesime.
· Art. 27. - Iscrizione al Fondo di previdenza del clero
dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla
cattolica:
I ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica
possono iscriversi al Fondo di previdenza istituito con legge 22
dicembre 1973, n. 903, sulla base delle procedure e con le modalità
previste dalla legge stessa, come modificata dall'articolo 42, comma
6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
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Intervento dal pubblico:
Le riviste stampate dalle confessioni religiose, se sono riservate
ai fedeli, non sono soggette al normale regime tributario (non pagano
le normali tasse).
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· Art. 39. - Nomina di ministri di culto approvata ai
sensi della legge n. 1159 del 1929:
1. I ministri di culto, la cui nomina sia stata approvata ai sensi
dell'articolo 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sino a quando
mantengono la qualifica loro riconosciuta conservano il regime giuridico
e previdenziale loro riservato dalla predetta legge, dal regio decreto
28 febbraio 1930, n. 289, e da ogni altra disposizione che li riguardi.
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Intervento dal pubblico:
Attualmente noi siamo regolati dalla Legge 1153 del 1929: dobbiamo
perciò rispettare la Legge sulla privacy, del '96, cioè
bisogna chiedere ai membri il consenso a trattare i loro dati personali.
Una volta regolati dalla nuova Legge, questa norma viene a cadere
(è un parere del Garante della Privacy): questo significa
che una volta passata l'intesa, l'istituto religioso non è
più tenuto a chiedere il consenso per il trattamento dei
dati personali dei membri.
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Con il presente disegno di legge ci si propone di attuare i principi
costituzionali in materia di libertà di coscienza, di religione
o di credenza e, parallelamente, abrogare la normativa degli anni
1929-1939.
Quello che si è sviluppato dal dopoguerra ad oggi, con un
impetuoso sviluppo economico e sociale, che ha reso il nostro Paese
un Paese prospero e libero e quello rappresentato dalla presenza
sul nostro territorio nazionale di etnie, culture, riti diversi.
Una pluralità di comunità che rivendicano il proprio
diritto. E lo fanno proprio in nome di quell'idea di uomo comune
a laici e cattolici, ad atei e credenti che costituisce la base
della civiltà occidentale.
Chi in questi anni ha interpretato nel modo più alto la
sfida del dialogo è stato il Santo Padre Giovanni Paolo II,
nell'ambito di un coraggioso ripensamento della storia stessa della
Chiesa Cattolica.
Nel Decalogo di Assisi per la Pace si ritrova l'impegno a educare
le persone al rispetto e alla stima reciproci, affinché si
possa giungere a una coesistenza pacifica e solidale fra i membri
di etnie, di culture e di religioni diverse, e inoltre a promuovere
la cultura del dialogo, affinché si sviluppino la comprensione
e la fiducia reciproche fra gli individui e fra i popoli, poiché
tali sono le condizioni di una pace autentica.
Per quanto riguarda la libertà religiosa, il Concilio ha
indicato come la profonda convinzione e l'aperta testimonianza della
verità e del valore salvifico della propria religione possano
limpidamente armonizzarsi con un atteggiamento di sincero rispetto,
dialogo e collaborazione con i seguaci di altre religioni.
Anche per quanto riguarda il rapporto con le religioni non cristiane
il documento conciliare Nostra Aetate afferma che "La Chiesa
cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste
religioni. Essa considera con sincero rispetto quei modi di agire
e di vivere, quei precetti e quelle dottrine che, quantunque in
molti punti differiscano da quanto essa stessa crede e propone,
tuttavia non raramente riflettono un raggio di quella Verità
che illumina tutti gli uomini".
Le finalità del disegno di legge.
Il disegno di legge all'esame dell'Assemblea- già presentato
alle Camere durante la XIII legislatura ed ora riveduto in base
agli indirizzi allora emersi nel corso dell'esame in sede referente
grazie soprattutto all'intelligente ed appassionato impegno dell'onorevole
professore Maselli - intende attuare compiutamente i principi costituzionali
in materia di libertà religiosa e, parallelamente, abrogare
la legge n. 1153 del 1929 sull'esercizio dei culti diversi dal cattolico,
che, con riferimento al concetto di religione dello Stato contenuto
nei Patti Lateranensi, venivano allora definiti "ammessi".
Il disegno di legge ha infine lo scopo di dare formale attuazione
all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, relativo alla stipulazione
delle intese con le confessioni religiose, definendo e regolando
più rigorosamente le procedure da seguire in vista della
conclusione delle intese. In particolare detta disposizione costituzionale
prevede che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere
davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica
hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, a meno che
non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti
con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le
relative rappresentanze.
Il Capo III del disegno di legge prevede una disciplina del procedimento
per la stipulazione delle intese tra lo Stato e le confessioni diverse
dalla cattolica.
Il procedimento proposto per la stipulazione delle intese ricalca
sostanzialmente quello che si è andato affermando nella prassi
e si può suddividere in tre fasi: la fase preliminare, relativa
alle modalità di presentazione della istanza da parte della
confessione religiosa; la seconda è la fase di formazione
dell'intesa, fino alla firma della stessa; la terza ed ultima fase
è quella del perfezionamento dell'intesa con la ratifica
parlamentare
Conclusioni.
Per concludere si ricorda ciò che ha dichiarato il Ministro
per i rapporti con il Parlamento, l'onorevole Carlo Giovanardi,
rispondendo alla Camera ad una interrogazione dell'onorevole Valdo
Spini in merito alle intese con le confessioni religiose in base
all'articolo 8 della Costituzione. Il Ministro Giovanardi ha citato
il presente disegno di legge come una premessa, anche procedurale,
ad ogni successivo intervento in materia di politica religiosa.
E' bene infatti ancora una volta sottolineare che la libertà
di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi
forma, individuale o collettiva - così come previsto dall'articolo
19 della Costituzione - riguarda la sfera più intima della
coscienza individuale. Per tale motivo il disegno di legge si propone
di garantire a tutte le confessioni religiose parità di trattamento
realizzando pienamente l'articolo 8 della Costituzione.
Ciò comporta la necessità di superare la legislazione
sui culti ammessi che, per quanto emendata negli aspetti più
negativi a seguito degli interventi della Corte costituzionale,
esprime una impostazione ispirata più a una concessione sospettosa
e avara che al pieno riconoscimento dei diritti originari delle
persone e delle comunità religiose.
La stessa nozione di "culto ammesso", come ha sostenuto
Mons. Betori, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana,
durante l'audizione svolta dinanzi alla Commissione il 22 novembre
2002, risulta stridente sia con i principi costituzionali, sia con
i limpidi indirizzi della dichiarazione conciliare Dignitatis humanae
e del successivo magistero della Chiesa cattolica dai quali emerge
nettamente l'esigenza di non limitarsi alla dimensione della mera
tolleranza e di procedere a un pieno riconoscimento della libertà
religiosa in tutte le sue dimensioni.
La Chiesa ha manifestato l'esigenza di non limitarsi alla mera
tolleranza e di procedere al pieno riconoscimento della libertà
religiosa. Lo stesso Pontefice ha ritenuto di esprimere un punto
di vista più laico di diverse forze politiche quando, nel
corso del suo discorso alle Camere riunite, ha ribadito che il terrorismo
internazionale chiama in causa le grandi religioni le quali sono
chiamate a far emergere il loro potenziale di pace; in altra circostanza,
ha ricordato che il dialogo ecumenico tra i cristiani e con le altre
religioni costituisce il migliore antidoto alle derive del fanatismo
e del terrorismo religioso.
Tali interventi aiutano a comprendere il contesto in cui si pone
la disciplina in esame e le finalità del disegno di legge.
Appare importante ricordare a tal proposito come anche il ministro
dell'interno, in un suo recente intervento, dopo un doveroso riferimento
alla sicurezza del paese e alla lotta contro il terrorismo, ha indicato
la necessità di trovare all'interno della comunità
islamica italiana interlocutori rappresentativi con l'obiettivo
di arrivare ad un Islam italiano compatibile con le leggi e i valori
del nostro paese.
Il fatto che tutte le confessioni religiose siano considerate libere
davanti alla legge non comporta tuttavia uguaglianza nel trattamento
e diritto automatico al riconoscimento di una intesa. Infatti, in
primo luogo rimangono fermi il regime concordatario che conferisce
un rapporto singolare alla Chiesa cattolica e diverse garanzie per
le confessioni religiose diverse da quella cattolica, secondo quanto
previsto dagli articoli 7 e 8 della Costituzione; in secondo luogo,
il disegno di legge in esame non prevede alcun diritto automatico
all'intesa.
Quest'ultima è infatti frutto di una valutazione discrezionale
dello Stato, il quale decide sulla base di alcuni parametri oggettivi
chiaramente indicati nel disegno di legge. Si ricorda infatti che
occorre in particolare che lo statuto della confessione religiosa
che chiede l'intesa non sia in contrasto con l'ordinamento giuridico
italiano, che rispetti i diritti fondamentali della persona garantiti
dalla nostra Costituzione, che non vengano offesi i valori considerati
parte integrante dell'identità nazionale, della tradizione
storica, culturale e religiosa del nostro paese".
Alcuni dei benefit per chi raggiunge l'intesa con lo stato italiano
sono:
1. Iva ridotta su costruzione/restauro di immobili destinati alla
propagazione del culto
2. Iva ridotta sulla carta utilizzata per le pubblicazioni (giornali)
3. Sepoltura dei defunti (compatibilmente con le norme di polizia
mortuaria)
4. Apertura di scuole
5. Ufficiazione di matrimoni
6. 8 x mille che offre comunque 2 possibilità : la prima
di inserirsi nella lista a cui i fedeli possono versare il loro
contributo al momento della dichiarazione dei redditi (opzione scelta
per esempio dai Testimoni di Geova) la seconda (che comprende comunque
la prima) di accedere al fondo non destinato dai contribuenti ad
una associazione in particolare e divisa tra gli aventi diritto
in quanto ottenuta l'intesa con lo stato e con richiesta specifica
nella stipula della propria richiesta di intesa.La ripartizione
viene data al presidente ed al direttore che, come da statuto, dovrebbero
investirli finalizzandoli ad opere in linea con lo spirito della
fede e delle intenzioni umanitarie. Soprattutto queste entrate dovrebbero
essere pubbliche ed investite con ampia decisione
e questa
è la torta più grossa.
Dopo questo excursus in tema di leggi (avrei voluto citare altri
benefit a cui si può accedere tramite l'ottenimento dell'intesa
con lo Stato ma, alla data odierna non ho ancora ricevuto risposta
ad una mia mail a palazzo Chigi nella quale esponevo tale richiesta.
Devo peraltro aggiungere che mi hanno risposto in maniera esauriente
ed estremamente cortese alla mia prima richiesta di notizie) farei
una breve cronistoria di quanto sappiamo riguardo alla richiesta
di intesa tra l'IBISG e lo stato italiano.
Preciserei che il 25/05/2002 ad una riunione al Kaikan di Firenze
con il C.N. (mancavano solo l'allora presidente ed il direttore
finanziario dell'istituto) ad una precisa richiesta di quanto e'
costata all'IBISG la procedura per l'ottenimento dell'intesa con
un professionista ci e' stato risposto che il costo si aggirava
sui 600 milioni di lire che però tutte le "pezze d'appoggio"
erano in mano del direttore finanziario quindi la risposta poteva
non essere precisa.
Per quanto possa sembrare sconvolgente una cifra simile, in realtà
il costo dei professionisti per portare un'azienda ad un marchio
(tipo ISO9000 ) o all'intesa viene solitamente pattuito parte sul
lavoro preliminare di adeguamento a quanto si vorrò ottenere
e parte a riconoscimento raggiunto. Da allora sono partite tutta
una serie di "indicazioni" affinché l'IBISG potesse
essere in linea per l'ottenimento dell'intesa.
CRONISTORIA:
· 19 luglio 2002 (venerdì - mattino) -
Vengono convocati a Palazzo Chigi i rappresentanti delle organizzazioni
religiose che hanno in corso l'iter per l'intesa; per conto dell'IBISG
partecipano il presidente ed il direttore, legali rappresentanti,
senza informare nessun altro membro del Consiglio Nazionale o Ministro
di Culto. In quella sede viene comunicato che le intese in corso
hanno ricevuto il Nulla Osta da parte del Ministero e verranno quindi
inserite nell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri verso
metà settembre.
· 22 luglio 2002 (lunedì - notte) -
Viene bloccata la pubblicazione dell'articolo relativo alla risoluzione
di Tokyo sul nuovo rinascimento che va in stampa il giorno dopo.
Coerentemente lo stesso scompare anche dal sito web.
· 30 luglio 2002 (martedì - mattino) -
Arriva in redazione l'anteprima dell'articolo della Prof. Macioti,
prima che esca in libreria.
· 30 luglio 2002 (martedì - sera, ore 20:20) -
Arriva in tutti i centri dell'IBISG la prima nota informativa che
fa riferimento a possibili contromisure da adottare nei confronti
della Prof. Macioti. Nessuno dei Ministri di Culto viene consultato
preventivamente e neppure informato, né dell'intenzione di
mandare una nota informativa né, tanto meno, del suo contenuto.
· 1 agosto 2002 (giovedì - ore 13:30) -
Arriva in tutti i centri dell'IBISG la seconda nota informativa
che dice testualmente: "A seguito dell'articolo a firma di
Maria Immacolata Macioti lesivo dell'Immagine dell'Istituto é
stato sospeso l'iter dell'intesa con lo Stato Italiano".
Notate l'utilizzo della forma impersonale del verbo sospendere.
Si dice "é stato sospeso" senza specificare il
soggetto. Chi ha sospeso: l'Istituto, lo Stato? La maggioranza dei
membri pensa (causa - effetto pilotata dalla sequenza dei comunicati)
che il soggetto sia lo Stato, il quale turbato dalle analisi maciotiane
abbia deciso di indagare sui di noi e in forma cautelativa abbia
sospeso l'iter.
Qualcuno, più scafato, sente puzza di bruciato, non crede
a questa versione e in virtù di verifiche fatte tra fine
Luglio e i primi di Agosto ha le prove che l'Intesa sta andando
avanti a gonfie vele. Per questo alcuni di noi hanno creduto che
i comunicati fossero puro terrorismo psicologico. Il tutto è
firmato per l'Ufficio Stampa Italia da Ambra Nepi.
Poiché la rivista non era stata ancora distribuita nelle
librerie, una decisione come minimo molto tempestiva. Nella stessa
data un membro dell'IBISG che lavora al ministero per le intese
scriveva al Presidente e al Vice Direttore Generale in merito all'Intesa:
rallegrandosi per il buon andamento dell'iter e dell'atteggiamento
favorevole rilevato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ed esprimendo tutte le sue felicitazioni per l'esito positivo dell'istruttoria
relativa all'intesa tra lo Stato Italiano e l'Istituto Buddista
Italiano Soka Gakkai, che dovrebbe essere messo all'ordine del giorno
in Consiglio dei Ministri per l'approvazione di rito tra la prima
e la seconda settimana di settembre.
Si tratta della stessa persona che un mese più tardi si
alzerà a contraddire il presidente che al corso estivo dichiara
di aver dovuto sospendere l'iter dell'Intesa a causa del pezzo della
Macioti e di molteplici interventi contrari.
· "Corso Estivo, Montecatini sabato 31 Agosto 2002"
Dal report su "Domande e Risposte" col Sig. Kaneda:
Kaneda ha detto che, se vogliamo, l'IBISG può ritirare
la richiesta di sospensione dell'Intesa e procedere. Ma l'Itai
Doshin fra i membri è più importante dell'intesa.
Possiamo aspettare anche altri 5 anni. Questa è la guida
fornita dalla SGI. Non ha senso andare avanti con l'Intesa se
ciò spacca l'organizzazione.
· 11 Settembre 2002, Dalla bacheca del Kaikan di Livorno
COMUNICATO PER TUTTI I FEDELI
Noi, direttori dell'Istituto, informiamo tutti i fedeli che è
stato riavviato l'iter per l'intesa con lo Stato Italiano. La
decisione si è resa necessaria vista la particolare situazione
attuale in cui altre confessioni contemporaneamente stanno portando
avanti lo stesso processo. Per quanto esistano alcune forze politiche
contrarie alle intese ne esistano altre favorevoli che si impegnano
per il riconoscimento del pluralismo religioso. Non procedere
adesso per noi potrebbe significare rimanerne esclusi per diversi
anni a venire. Ci assumiamo la responsabilità di portare
avanti la richiesta di intesa nei confronti di tutti i fedeli
di oggi e delle prossime generazioni che ne potranno godere i
benefici. La realizzazione dell'intesa richiederà ancora
molto tempo. Siamo fiduciosi che il clima collaborativi emerso
durante il corso estivo per responsabili di Montecatini possa
portare, entro quella data, alla costruzione di una forte unità
che, riconfermiamo, è la condizione fondamentale e necessaria
di qualsiasi impresa inclusa l'Intesa
Sabato, 7 Settembre 2002
Mitsuhiro Kaneda
Tamotsu Nakajima
Todayasu Kanzaki
Giovanni Littera
Come tutte le cose l'intesa non è di per sé né
negativa né positiva, dipende dallo spirito che la anima
e mi verrebbe da chiedermi come mai uno dei cardini del nostro buddismo,
lo spirito dell'offerta, è così poco affrontato in
un periodo come questo nel quale , proprio grazie alla mancanza
di trasparenza e chiarezza e condivisione lo zaimu è calato
in maniera vertiginosa. (più di un miliardo di vecchie lire
dal report di giugno 2002 del CN che avrebbe dovuto essere il primo
di una lunga serie ed e' rimasto invece l'unico).
Sappiamo che uno dei nostri ministri di culto sta curando personalmente
una pubblicazione informativa (praticamente già pronta) rivolta
a tutti i membri con storia, contenuti della nostra intesa, otto
per mille, posizione delle altre confessioni,risposta alle domande
ricorrenti. (questo alla data del 26/03/2003) e ne aspettiamo la
pubblicazione con desiderio pari o superiore a quello di veder pubblicata
la famosa risoluzione di Tokyo!
Silvia Baldussi
Note:
1. www.palazzochigi.it/Presidenza/confessioni/intese_avviate.html
2. rai-radio uno. l'attualità in diretta trasmissione del
17/01/01 a cura di Andrea Vianello con onorevoli di opposti schieramenti
ed i responsabili dell'UBI e dei testimoni di Geova - Articolo del
Prof. Pizzetti, presidente della commissione interministeriale per
le intese
3. sito del governo italiano D.D.L.
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